Il Sistema Tessera Sanitaria
- 23/01/2018
- By Carolina Tampolli
- Aggioramento professionale, Linee Guida
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Il D.M. del 1 settembre 2016 ha previsto che anche gli psicologi debbano inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Nel Sistema TS dovrete inserire solo le fatture intestate a persone fisiche, riguardanti prestazioni sanitarie.
Art. 1 Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone
fisiche 1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle gia’ previste dall’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: (…)
b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Quello che dovrete fare, dunque, è registrarvi al sito del ST. Nella pagina di registrazione, selezionate “Iscritti agli albi professionali degli psicologi” e compilate il form con i vostri dati. Tenete presente che per registrarvi, tra le altre cose, è necessario essere titolari di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Se non lo avete, scrivete al vostro Ordine e fatene richiesta, ve l’attiveranno gratuitamente.
L’invio dei dati al Sistema TS deve essere effettuato entro ogni 31 gennaio, per non incorrere in sanzioni.
Art. 23 Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria
“In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000″.
Il vostro assistito può opporsi all’invio dei dati al SistemaTS. La norma di riferimento è il D.M. 31.07.2015
Art. 3 Opposizione da parte dell’assistito alla trasmissione dei dati 1. L’invio telematico di cui all’art. 2 comma 1 del presente decreto e’ escluso solo in presenza di specifica opposizione, espressa dall’assistito al momento dell’emissione del documento fiscale, ai sensi dell’art. 7 del Codice. In tal caso, e’ escluso anche l’invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi.
In questo caso apporrete in fattura un’apposita dicitura, ad esempio questa: “Fattura non trasmessa al Sistema TS per opposizione dell’assistito ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 16 settembre 2016”. A vostra discrezione, il primo incontro potete far firmare una nota informativa al vostro assistito, in fattura potrete così scrivere solo “opposizione all’invio al STS come da modulo“. Un timbro con l’apposita dicitura da apporre sul documento fiscale è la soluzione più veloce.
Se il vostro assistito si è opposto, non dovrete inviare i suoi dati al STS.
Sito del Progetto Tessera Sanitaria: http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal
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